Cassation court dismisses appeal against conviction for habitual prostitution due to manifestly unfounded legal and motivational errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Di Perna Domenico inadmissible, confirming his one-year prison sentence for habitual prostitution. The appellant argued that the lower court erred in finding the typical elements of the crime and the psychological aspect regarding his criminal associates. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the territorial court properly considered all evidence, including the frequency of meetings and the criminal backgrounds of the individuals involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 75 c.p.; Art. 8 D.Lgs 159/2011: Appeals alleging violations of law or defects in reasoning regarding the typical elements of the crime and the psychological aspect of habitual prostitution are inadmissible if they are manifestly unfounded and seek an alternative reading not supported by the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PERNA DOMENICO nato a NAPOLI il 24/03/1979 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ha confermato la sentenza di condanna ad anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Napoli il 22/12/2015 nei confronti di Di Perna Domenico in relazione al reato di cui all'art. 75 in relazione all'art. 8 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso, in tre distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fatto tipico del reato (solo due incontri in circa due anni) e dell'elemento psicologico circa i precedenti penali delle persone con cui avrebbe intrattenuto rapporti in tali occasioni;
Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, ha dato conto di avere considerato tutti gli elementi emersi e, così, anche le modalità degli incontri (riferimento al luogo in cui sono avvenuti) e i collegamenti del ricorrente con ambienti criminali, tali da evidenziare sia l'abitualità della frequentazione che la conoscenza che le persone con cui intratteneva rapporti avevano precedenti penali; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.