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Ordinanza — n. 21670/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for carrying a knife due to lack of immediate justification at the scene.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21670/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Twfik Abdull Latief inadmissible because the alleged justification for carrying a knife was not provided at the time of the control. The lower court had already ruled that no valid reason existed in the immediate context, and the appellant's new arguments failed to meet the requirement of immediacy. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 4 della legge 110/1975; Il giustificato motivo per il porto di armi o coltelli deve essere espresso immediatamente durante il controllo e non può essere dedotto a posteriori dall'imputato.

Parole chiave

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carrying a knife immediate justification criminal appeal inadmissible appeal procedural costs infrazione alla legge sulle armi reati violenti porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110
Il ricorrente ripropone il profilo di censura relativo alla sussistenza del giustificato motivo per il porto del coltello già risolto dal giudice del merito con l'applicazione del principio in forza del quale il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi
110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (da ultimo Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TWFIK ABDULL LATIEF ( CUI.05P3AHN) nato il 01/09/1981 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Latief Abdull Twfig a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. Il ricorrente ripropone il profilo di censura relativo alla sussistenza del giustificato motivo per il porto del coltello già risolto dal giudice del merito con l'applicazione del principio in forza del quale il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (da ultimo Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01) E' incontestato che l'imputato non ha nell'immediatezza del controllo fornito alcuna giustificazione in ordine alla detenzione del coltello.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere estensore I Preside