Italian Court dismisses appeal against sentencing order due to inadmissible grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the sentencing order inadmissible because the grounds raised did not fall within the statutory exceptions permitted by Article 448 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for a review of the sentencing based on Articles 125 and 129, but the court noted that appeals against sentencing orders are strictly limited to specific issues such as the expression of the defendant's will or legal errors in the penalty. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 444, c.p.p.: Appeals against sentencing orders are admissible only for specific statutory grounds, excluding general defects in motivation or sentencing errors not listed in the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIALONGA ANDREA nato a GALATINA il 02/09/1983 avverso la sentenza del 24/11/2023 del TRIBUNALE di LECCEr dato avviso alle parti;-.1 udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata Tribunale di Lecce ha applicato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. a Paglialonga Andrea la pena di anni uno e mesi due di reclusione dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs 159 del 2011. Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione agli art. 125 e 129 cod. proc. pen.;
Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i