Italian court dismisses appeal against probation order due to lack of admissibility and logical reasoning errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Nicola Lavermicocca inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The appellant argued for a probation order based on social recovery, but the lower court rejected this due to his recent criminal conduct, drug use, and employment at a company with many prior offenders. The appellate court found the appeal failed to challenge the judge's non-illogical reasoning and lacked concrete evidence to overturn the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a probation order is inadmissible if the appellant fails to demonstrate that the lower court's reasoning is illogical or if the appeal merely requests unauthorized re-evaluation of facts without concrete grounds.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVERMICOCCA NICOLA nato a BARI il 23/08/1990 avverso l'ordinanza del 03/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Rilevato che i motivi dedotti da Nicola Lavermicocca a sostegno dell'impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità risolvendosi, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e viso di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito. Il provvedimento impugnato ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova sulla inadeguatezza della misura a favorire il recupero sociale del condannato e a fronteggiare la sua elevata pericolosità sociale.
Nicola Lavermicocca come si evince dai carichi pendenti e dalla recente sentenza di condanna in esito al primo grado del giudizio, ha reiterato in epoca recente le condotte delittuose, non si è affrancato dall'uso di stupefacenti ed è rimasto legato agli ambienti delinquenziali, tanto da chiedere di svolgere attività lavorativa presso una ditta che annovera tra i suoi dipendenti "ben 29 soggetti censurati per illeciti di varia ed allarmante natura". Dalla relazione UEPE emergono, per di più, elementi contraddittori sull'avvio di un processo di revisione critica.
Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli, in realtà diversamente valutati dal decidente con giustificazione non illogica.
2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il