Italian court dismisses appeal against revocation of semi-liberty due to lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Meli Antonio inadmissible and ordered him to pay court costs. The Tribunal of Surveillance had revoked his semi-liberty measure, citing prior violations of regulations, which the defense argued were not properly weighed or explained. The court rejected these claims, ruling that the lower judge had already considered all available elements and that the current arguments merely sought an alternative reading of existing facts, which is not permitted in this stage of proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.s.; Art. 607 c.p.s.: The appeal is inadmissible when the defense attempts to solicit a different reading of the elements already acquired without presenting new evidence or demonstrating a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELI ANTONIO nato a MASSAFRA il 19/09/1984 avverso l'ordinanza del 22/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha revocato la misura della semilibertà applicata a Meli Antonio; Rilevato che con nel ricorso si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione sarebbe stata assunta senza tenere nel dovuto e adeguato conto tutti gli elementi evidenziati dalla difesa e, soprattutto, senza evidenziare le ragioni per le quali il trattamento risulta inidoneo;
Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice della sorveglianza ha mostrato di avere considerato tutti gli elementi emersi e ha dato così coerente e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato, allo stato, le proprie conclusioni nei termini dell'esito negativo del trattamento, ciò anche evidenziando che erano già state segnalate delle precedenti violazioni delle prescrizioni; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr.
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.