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Ordinanza — n. 21514/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning in plea bargain sentencing due to inadmissible legal ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21514/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the cited ground regarding the lack of reasoning in the plea bargain sentence was not permitted under the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to justify the legal qualification of the facts, but the Court held that such complaints do not fall within the list of admissible grounds for cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The obligation to provide reasoning in plea bargain sentences must align with the negotiable nature of the act, but complaints regarding the lack of reasoning on legal qualification are inadmissible as they do not concern the expression of the accused's will, the correlation between request and judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing lack of reasoning ground legal qualification of facts Code of Criminal Procedure luogo del reato risarcimento per atto illecito circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Restano Renato ricorre per cassazione avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Taranto recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art.
Art. 73 comma 1 d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309
in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309, deducendo violazione di legge dell'art.
Art. 606 lett. e) cod.proc.pen.
9 ottobre 1990 n.309, deducendo violazione di legge dell'art. 606 lett.
art. 444 cod. proc. pen
Restano Renato ricorre per cassazione avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Taranto recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTANO RENATO nato a TARANTO il 03/08/1994 avverso la sentenza del 21/12/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato av.zo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Restano Renato ricorre per cassazione avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Taranto recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309, deducendo violazione di legge dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. per mancanza della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente aL pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i