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Ordinanza — n. 21513/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the complaint on sentencing motivation lacks legal basis under Article 448.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21513/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint regarding the lack of motivation in the plea-bargain sentencing does not fall within the exceptions permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to justify the legal qualification of the facts, but the Court held that such complaints are reserved for specific grounds like the expression of the accused's will or the legality of the penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The complaint regarding the motivation of a plea-bargain sentencing judgment is inadmissible unless it concerns the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain sentencing lack of motivation legal qualification Article 448 procedural costs Cassa delle ammende giudice istruttore

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
D'Aprile Michele ricorre per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Taranto recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma 1 e 1 bis, d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309
in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 1 e 1 bis d.p.r.
Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
9 ottobre 1990 n.309, deducendo violazione di legge dell'art. 606 lett.
art. 444 cod. proc. pen
D'Aprile Michele ricorre per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Taranto recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni dli esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'APRILE MICHELE nato a TARANTO il 04/09/1974 avverso la sentenza del 22/12/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. D'Aprile Michele ricorre per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Taranto recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 1 e 1 bis d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309, deducendo violazione di legge dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. per mancanza della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argonnentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni dli esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il