Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest lack of grounds regarding drug quantity and circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fortini Margherita inadmissible. The appellant argued for a reclassification of the offense under a lesser provision based on the quantity of drugs found. The court found the appeal manifestly unfounded because the lower courts correctly applied the principle of comprehensive evaluation of all symptoms, including the significant quantity of cocaine and the presence of other contraband items.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.; Art. 73, comma 1 e 5, d.p.r. 309/1990: The appeal is inadmissible when the lower courts have correctly applied the principle of comprehensive evaluation of all symptoms to determine the gravity of the offense, and the appellant's argument for a lesser qualification is manifestly unfounded.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTINI MARGHERITA nato a ALBANO LAZIALE il 25/04/1989 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Fortini Margherita propone, a mezzo del difensore di Fiducia, ricorso per cassazione, articolato in un motivo, avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Velletri che, all'esito di rito abbreviato, lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e la aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia.
2. Il ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivatorio in ordine alla mancata riqualificazione della fattispecie nella meno grave ipotesi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 , é manifestamente infondato. Ed invero dalla lettura combinata delle due sentenze di merito che, trattandosi di c.d. doppia conforme, costituiscono un unico apparto logico argomentativo, si evince che é stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.
U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Ed invero mentre la sentenza d'appello nell'escludere la ricorrenza delle fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, ha valorizzato il solo dato del rilevante quantitativo della sostanza (230 dosi di cocaina), nella sentenza di primo grado si fa riferimento anche al rinvenimento all'esito della perquisizione domiciliare della somma di euro seimila suddivisa in banconote di piccolo taglio, di bilancini di precisione intrisi di stupefacente e di una carta Postamat recante la stessa sostanza nonché di una confezione a metà di bicarbonato.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec. o in Rom