Italian Court dismisses appeal on drug charges for generic and vague lack of reasoning complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Brar Gagandeep Singh inadmissible, upholding the lower court's acquittal on one drug charge while reducing the sentence. The appellant argued the first-instance judgment lacked specific reasoning regarding the non-existence of the crime and the denial of mitigating circumstances. The court rejected these generic complaints, noting that the lower court properly addressed the statutory elements and the requirement for positive evidence to grant general mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 4 L. 18 aprile 1975 n. 110; Artt. 132 e 133 cod. pen.: A generic and confused complaint alleging a lack of reasoning in a criminal judgment is inadmissible under Article 363(b) of the Code of Criminal Procedure, and the denial of general mitigating circumstances is lawful absent positive elements regarding the defendant's personality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAR GAGANDEEP SINGH nato il 01/08/1989 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Brar Ggandeep Singh propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (così derubricata l'originaria imputazione) e del reato di cui all'art. 4 L. 18 aprile 1975 n. 110 condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed Euro 4000 di multa, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo 1) limitatamente alla detenzione dei flaconi di metadone perché il fatto non sussiste rideterminando la pena in anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro tremila di multa.
2. Il ricorso é manifestamente infondato. Inammissibile é la prima censura con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al capo 1) dell'imputazione trattandosi di censura generica e confusa che non attinge specifiche statuizioni della sentenza impugnata. Inammissibile per le medesime ragioni é anche il secondo motivo con cui si deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione e di violazione di legge con riferimento all'art. 4 I. n. 110 del 1975. Manifestamente infondata é l'ultima censura con cui si deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in riferimento agli artt. 132 e 133 cod.pen. ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ed invero la Corte di merito ha congruamente motivato la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale in ragione del fatto che le sostanze stupefacenti appartengono alle tabelle 1 e 3 e delle dosi di eroina già pronte per lo spaccio. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha rilevato l'assenza di elementi positivi così facendo buon governo del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. (Conf.
Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339). In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in