Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21508/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic complaints and lack of appellate review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21508/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for a specific crime, arguing for generic mitigating circumstances and questioning the trial court's evidence evaluation. The court rejected these claims because the appeal relied on generic legal complaints rather than specific grounds and failed to address the lack of appellate review for the requested mitigating factors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 605 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it relies on generic complaints regarding evidence evaluation or requests for mitigating circumstances that were not properly raised in the appellate proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic legal complaints mitigating circumstances review evidence evaluation preclusion Italian criminal procedure domanda d'asilo di rom diritto di ottenere una decisione esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 605 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRASCA ROBERTO nato a SALERNO il 20/01/1991 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Frasca Roberto propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Salerno, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Nocera Inferiore lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 ed operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 8000,00 di multa. Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché al conseguente trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso é manifestamente infondato. Inammissibile é la prima censura con cui sotto l'egida del vizio di motivazione e peraltro in termini generici si contesta la valutazione operata dai giudici di merito circa la valenza del compendio probatorio ai fini della affermazione della penale responsabilità dell'odierno ricorrente traducendosi la doglianza in una richiesta di nuova valutazione degli elementi probatori, preclusa in sede di legittimità. Inammissibile é anche la seconda censura con cui ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche atteso che la questione non ha formato oggetto di motivo di appello. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il