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Ordinanza — n. 21507/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of positive elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21507/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court correctly denied them because no positive elements regarding the defendant's personality were proven. The court ruled that such circumstances are not automatic rights but require specific positive evidence to be granted.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309; The application of generic mitigating circumstances is not a right resulting from the absence of negative personality elements but requires positive elements, whose absence justifies denial.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances positive elements requirement personality of the subject criminal sentencing reduction inadmissible appeal Italian criminal procedure penal sanctions responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
Brahimi Driss propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna, ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 3529 del 1993
Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAHIMI DRISS nato il 07/09/1974 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Brahimi Driss propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna, ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione, ed operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1250,00 di multa. Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché al conseguente trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso é manifestamente infondato. Ed invero la sentenza impugnata, nel negare la concessione delle richieste attenuati generiche, ha rilevato l'assenza di elementi positivi così facendo buon governo del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. (Conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339). In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il