Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21506/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of motivation and erroneous law application regarding criminal convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21506/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared two criminal appeals inadmissible, ruling that the lower court's decision contained sufficient reasoning regarding the crimes and mitigating circumstances. The appellants argued for a complete lack of motivation and an erroneous application of the law, but the court found these claims infounded by the existing record. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.: Appeals based on a lack of motivation or erroneous law application are inadmissible if the contested decision contains the necessary elements to establish the crimes and facts, as the Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings reserved for the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation erroneous law application inadmissible appeal criminal conviction Court of Cassation factual evaluation court costs indizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Con un unico motivo di ricorso l'imputato Naili Ramzi deduce ex art. 606 lett.
Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Con un unico motivo di ricorso l'imputato Naili Ramzi deduce ex art. 606 lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
e) l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (salvo alcune cessioni) e riconosciute le circostanze attenunati generiche equivalenti alla recidiva li aveva condannati alla pena di giustizia.
art. 129 cod.proc.pen
e) l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NEFZI IMED BEN OTHMAN nato il 03/03/1970 NAILI RAMZI nato il 20/06/1987 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Nefzi Imed Ben Othman e Naili Ramzi propongono con separati atti, a mezzo dei difensori di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna, ha confermato peri due imputati la sentenza con cui il Tribunale di Rimini li ha ritenuti colpevoli dei reati loro acritti, qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (salvo alcune cessioni) e riconosciute le circostanze attenunati generiche equivalenti alla recidiva li aveva condannati alla pena di giustizia. Con un unico motivo di ricorso l'imputato Naili Ramzi deduce ex art. 606 lett.

e) l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Del pari con un solo motivo l'altro imputato deduce la nullità della sentenza ex art. 606 comma 1, lett.

e) cod.proc.pen. per carenza di motivazione nonché ai sendi dell'art. 606 comma 1 , lett.

b) cod.proc.pen. per erronea applicazione della legge penale per mancata assoluzione dell'imputato per il capo C1). I ricorsi sono manifestamente infondati. Con riguardo al primo ricorso la censura é manifestamente infondata atteso che non si confronta con il complessivo apparato motivazionale della sentenza impugnata da cui risultano gli elementi costitutivi dei reati contestati comprovati anche da un'ammissione proveniente dalla stessa difesa dell'imputato circa l'utilizzo di un'utenza intercettata. Il secondo ricorso é inammisssibile. Ed invero la censura si traduce nella richiesta di rivisitazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) Ne consegue che entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in