Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and insufficiently critical arguments against sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Behri Rubil inadmissible. The appellant challenged a reduced sentence, arguing for generic mitigating circumstances, but the court found his arguments too generic and lacking specific criticism. The court ruled that the lower court had already adequately addressed these specific grievances in its prior decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant merely reiterates grievances already examined and dismissed by the lower courts without providing new, specific, or critical analysis of the contested reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEHRI RUBIL nato il 08/12/1992 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. L'imputato Behri Rubil propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.589 cod.pen. condannandolo alla pena di anni nove di reclusione, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod,pen. equivalente alle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena in anni cinque di reclusione. Con un unico motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine alla richiesta del contenimento della pena nel minimo edittale con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
2. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure oltremodo generiche ed aspecifiche avanzando doglianze prive di critica analisi censoria alle argomentazioni della sentenza impugnata ma ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito che avevano escluso il ric:onoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed un più favorevole trattamento sanzionatorio in ragione della gravità e pericolosità della condotta.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il