Cassation Court dismisses appeal claiming false free legal aid declaration was a pardonable legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Corti Manuel inadmissible regarding his claim that a false declaration for free legal aid constituted a pardonable legal error. The lower court correctly identified that the relevant year for tax reporting was 2015, not 2016, based on statutory deadlines. The court ruled that errors regarding non-penal legal provisions incorporated into criminal statutes are inescapable and do not excuse the defendant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76 D.Lgs. n. 115/2002; Art. 95 D.Lgs. n. 115/2002; Art. 47 cod. pen.: An error concerning non-penal legal norms integrated into a criminal statute is inescapable and does not constitute a pardonable mistake.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTI MANUEL nato a CAGLIARI il 08/02/1990 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Corti Manuel ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Cagliari, in data 6 luglio 2023 ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Gup del locale Tribunale il 1 marzo 2021 in relazione a delitto p. e p. dall'art. 95, d.P.R. n. 115/2002.
2. Il ricorso consta di tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 76, 95 d.p.r. n. 115 del 2002 laddove la Corte riteneva falsa la dichiarazione resa da Corti Manule nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione sul punto.
3. Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente, è manifestamente infondato. Ed invero la Corte di merito rispondendo ad analoga doglianza proposta nell'atto di appello ha posto in rilievo che al momento della presentazione della domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio l'anno di riferimento era incontrovertibilmente il 2015 atteso che per il 2016 non erano ancora decorsi i termini per la presentazione della denuncia dei redditi. Giova a riguardo sottolineare che l'art. 76 D.Lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed é espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso D.Lgs., non costituisce legge extrapenale in ordine alla quale l'errore da parte del soggetto attivo possa avere incidenza scusante.
Ciò in quanto deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3,000,00 in favore della Cassa delle ammende Così decisain onna, il 17.4.2024 Il Consik - es ensore Il Prsi2nt? Marina",‘; e Do Fe