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Ordinanza — n. 21503/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the legal issue was not raised during the appeal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21503/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the alleged violation of law regarding the use of buyer statements was not raised as a ground of appeal. The appellant argued that statements from a subject liable for administrative sanctions should be inadmissible, but this point was omitted from the appeal to the Court of Appeal. The court ruled that such issues must be raised at the appellate stage to prevent the appellate court from being deprived of its duty to motivate the decision.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Issues not raised as grounds of appeal are inadmissible in cassation to ensure the appellate court's duty to motivate the decision is not circumvented.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of cassation appeal omitted ground of appeal duty to motivate decision violation of law argument appellate procedure requirements motivi di cassazione asserzione difendibile competenza concorrente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017
(Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABIDI MOHAMED ALI ( CUI 0490N1R ) nato il 29/10/1988 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 19.3..2023 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Gip del locale Tribunale in data 2.5.2022 aveva ritenuto Abidi Mohamed Ali colpevole dei reati di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificate le originarie imputazioni e, ritenuta la recidiva contestata e la continuazione ed operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 2.200,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a rnezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con CUI deduce il vizio di violazione di legge per avere la sentenza della Corte d'appello recepito la ricostruzione del giudice di prime cure che avrebbe a sua volta fondato l'affermazione di penale responsabilità sulle dichiarazioni dell'acquirente della sostanza, soggetto passibile di sanzioni amministrative, di talché le sue dichiarazioni sarebbero state inutilizzabili.

3. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di questione che non ha formato oggetto di motivo di appello. Ed invero, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravarne, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma