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Sentenza — n. 21502/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction due to statute of limitations expiration despite lack of reasoning on non-mention benefit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21502/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remanding the case because the statute of limitations had expired. The appellant argued for non-punishment due to the minor nature of the offense and requested non-mention of the conviction, but the appellate court failed to address these specific requests in its reasoning. Consequently, the court ruled that the seven-year and six-month limitation period for the crime had passed, extinguishing the criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 129 comma 2 c.p.p.; Art. 157 c.p.: In the absence of reasoning regarding a specific request for non-mention of conviction, the court must examine the case on its merits, and if the statute of limitations has expired, the criminal liability is extinguished.

Parole chiave

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statute of limitations non-mention of conviction lack of reasoning extinction of criminal liability appeal court duty domanda d'asilo di cittadino albanese impugnazione di decisioni amministrative legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 comma 2 c.p.p.
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod.
Art. 157 c.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOI ALBERTO nato a SASSARI il 14/10/1996 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Loi Alberto propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Cagliari con sentenza dell'i giugno 2023, in parziale riforma della sentenza con cui il Gup del Tribunale di Sassari all'esito di rito abbreviato lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (così riqualificata l'originaria imputazione) e lo aveva condannato, operata la riduzione per il rito, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa, ha concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

2. Il ricorso non è inammissibile avuto riguardo alla totale assenza di motivazione in ordine alla richiesta del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, richiesta che era stata formulata nel giudizio di appello e che non è stata presa in alcun modo valutata. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che è decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei di prescrizione del reato.

3. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma,