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Ordinanza — n. 21499/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for home detention due to prior alarming criminal history and lack of remorse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21499/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of home detention. The appellant argued for alternative sentencing under Law 689/1981, but the court found his prior alarming criminal record and lack of remorse made him unsuitable for such measures. Consequently, the court ruled that the territorial judgment was legally sound and the request for substitution of detention was unjustified.

Regesto Legislator

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Art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689; Art. 133 cod. pen.: The judge retains discretionary power to choose between custodial and alternative sentences based on recidivism and remorse, and a prior alarming criminal history justifies rejecting home detention requests.

Parole chiave

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home detention refusal Law 689/1981 criminal recidivism discretionary sentencing Cassation inadmissibility esame di cassazione decisione incidentale impugnabile istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689
L'art. 58 legge 24 novembre 1981, n.
Art. 133 cod. pen.
689 riserva al potere discrezionale del giudice, da esercitare secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod.
Art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen.
Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett.
art. 133 cod. pen
689 riserva al potere discrezionale del giudice, da esercitare secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONORA IVAN nato a LUGO il 19/03/1979 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 6.2.2023 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 22.5.2019 aveva ritenuto Bonora Ivan colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 comma 1, n. 2 cod. pen. e, operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett.

b) cod.proc.pen. l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ed in particolare della legge 24.11.1981 n. 689. Si censura la sentenza impugnata laddove la Corte territoriale ha rigettato la richiesta della detenzione domiciliare sostitutiva 3. Il ricorso è manifestamente infondato. L'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 riserva al potere discrezionale del giudice, da esercitare secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., la scelta relativa sia all'an della sostituzione della pena detentiva che della misura sostitutiva da applicare, in quanto ritenuta più idonea alla rieducazione del condannato e all'obbiettivo della prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

La sentenza impugnata ha rimarcato, da un lato, la ricorrenza di precedenti penali allarmanti, l'assenza di resipiscenza e la commissione del delitto violando la misura di prevenzione e dopo aver scontato parte delle pene a lui inflitte e quindi della inadeguatezza della detenzione domiciliare richiesta. La Corte territoriale ha dato conto, in definitiva e con motivazione non manifestamente illogica, degli elementi considerati e della loro incidenza in negativo sul futuro rispetto delle prescrizioni proprie della specifica sanzione sostitutiva richiesta.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Ro