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Ordinanza — n. 21498/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as repetitive of appeal grounds without engaging the lower court's reasoning on aggravating circumstances and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21498/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grievances were merely repetitive of those raised during the appeal phase. The appellant argued for a reduction in the aggravated circumstance regarding alcohol abuse and a lighter sentence, but failed to address the lower court's specific reasoning on these points. The court rejected the appeal as it did not provide a new legal argument or challenge the factual findings regarding the causal link between intoxication and the accident.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the grievances are repetitive of those raised in the appeal without engaging the reasoning of the judgment under review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive grievances alcohol abuse aggravating circumstance sentencing proportionality Corte di Cassazione accusa penale promozione dell'accusa penale incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Con il primo motivo ai sensi dell'art. 606 lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WOZNIAK MONIKA AGNIESZKA nato il 14/10/1987 avverso la sentenza dei 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 26.1.2023 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Rimini aveva ritenuto Wozniak Monika Agnieszka responsabile del reato di cui all'art. 186 comma 2, lett.

c) e commi 2bis e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandola alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di arresto ed Euro 2000,00 di ammenda oltre alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.

2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo ai sensi dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. deduce la violazione e l'errata applicazione della legge penale con riguardo all'art. 186 comma 2 bis C.d. S. Con il secondo motivo ai sensi dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. deduce la violazione e l'errata applicazione della legge penale con riguardo alla dosimetria della pena.

3. Il ricorso é inammissibile in quanto le censure sono reiterative dei motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata. Quanto alla prima censura, la Corte di merito ha correttamente ritenuto la circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis C.d.S. essendo stato accertato il nesso tra l'abuso di sostanze alcoliche ed il verificarsi del sinistro, risultando per converso destituita di fondamento la versione fornita dall'imputata. Quanto alla seconda censura, la Corte di merito ha diffusamente dato atto dei criteri adottati nella commisurazione della pena avendo già applicato le circostanze attenuanti generiche, in considerazione dell'incensuratezza dell'imputata e del suo comportamento processuale, in regime di equivalenza con l'aggravante contestata. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Ro