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Ordinanza — n. 21497/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the recidivism issue was not raised in the appeal court's grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21497/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the claim regarding recidivism was not included in the grounds of appeal before the Court of Appeal. The appellant argued for a new examination of the recidivism application, but the court held that such issues must be raised at the appellate level. Consequently, the appeal was rejected to prevent the appellate court from intentionally omitting a point of law from its consideration.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Issues not raised in the appeal grounds are inadmissible in the cassation proceeding to ensure the appellate court's motivation is not vitiated a priori.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal recidivism grounds appellate motivation cassation procedure omitted issue verdetto di colpevolezza allegazioni fattuali non credibili prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017
(Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUELFI SAMUEL nato a BOLOGNA il 03/04/1968 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 13.2.2023 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 22.5.2019 aveva ritenuto Guelfi Samuel colpevole del reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 comma 1, n. 2 cod. pen. e 385 comma 1 e 3 cod. pen. e, ritenuta la continuazione, ed operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 1200,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'erronea applicazione della legge penale e l'inidoneità della motivazione in relazione all'applicazione della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile trattandosi di questione che non ha formato oggetto di motivo di appello. Ed invero, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316 All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il