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Ordinanza — n. 21495/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the defendant personally withdrew the appeal before the court's ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21495/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant personally withdrew the appeal before the court's ruling. Although the defendant initially proposed the appeal against a conviction for insult, he formally renounced the right to proceed with the case via a deposit at the court registry. Consequently, the court applied the statutory provision regarding withdrawal to dismiss the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant personally withdraws the appeal before the court's ruling, thereby extinguishing the right to judicial review.

Parole chiave

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withdrawal of appeal cassation inadmissibility personal renunciation procedural costs Cassa delle ammende art. 591 c.p.p. extinction of right ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Va rilevato, pertanto, che ricorre la causa di inammissibilità di cui all'art. 591, comma 1, lett.
Art. 600 c.p.p.
art. 590 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESSA CARMELO nato a PASIANO DI PORDENONE il 20/08/1931 avverso la sentenza del 09/11/2022 del GIUDICE DI PACE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Pessa Carmelo propone ricorso per cassazione (così convertito l'originario atto di appello da oRrte del Tribunale di Treviso che ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso datata 9.1.2022 che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod.pen.

2. Con atto depositato in data 24.2.2024 presso la segreteria del Giudice di Pace, l'imputato personalmente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

3. Va rilevato, pertanto, che ricorre la causa di inammissibilità di cui all'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 17.4.202