Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21494/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded grounds regarding sentencing and procedural errors in traffic offense case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21494/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Maria Teresa Mandriani inadmissible, finding all three grounds manifestly unfounded. The appellant challenged the appellate court's decision to reduce her suspended sentence and driving license suspension period following a traffic offense. The court ruled that the appeal constituted a substantive review of evidence and sentencing, which is prohibited in cassation proceedings, and noted the lower court had already considered compensation as a mitigating factor.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when it constitutes a manifestly unfounded challenge to the substantive evaluation of evidence or the sentencing discretion exercised by the court of appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded appeal substantive review prohibited sentencing discretion traffic offense liability suspended sentence reduction dichiarazioni inverosimili attendibilità dei testimoni testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.
art. 590 bis cod.pen
Con sentenza in data 28.3.2023 la Corte d'appello di Milano in parziale riforma della sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto Mandriani Maria Teresa responsabile del reato di cui all'art. 590 bis cod.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDRIANI MARIA TERESA nato a TORINO il 08/05/1966 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 28.3.2023 la Corte d'appello di Milano in parziale riforma della sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto Mandriani Maria Teresa responsabile del reato di cui all'art. 590 bis cod.pen. condannandola alla pena sospesa di anni uno e mesi dieci di reclusione oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi otto condannandola altresì, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile da liquidarsi in separato giudizio oltre alla condanna al pagamento di una provvisionale pari ad Euro 200.000,00, una volta riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena alla stessa inflitta ad anni uno e mesi tre di reclusione riducendo altresì ad anni uno e mesi tre il periodo di sospensione della patente di guida.

2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

3. Il ricorso é nel complesso manifestamente infondato. La prima censura, con cui ci si duole del vizio di motivazione della sentenza impugnata a sostegno della mancata riforma della sentenza di primo grado, si traduce in realtà, attraverso la contestazione della valutazione del compendio probatorio di cui vengono riportati anche stralci di deposizioni testimoniali, in una chiara valutazione del merito del giudizio, non consentita in sede di legittimità. Manifestamente infondata é la seconda censura con cui ci si duole della mancata rinnovazione istruttoria in appello.

Ed invero la Corte di merito con motivazione congrua ha rigettato la richiesta ritenendo le prove richieste non necessarie ai fini della decisione atteso che la dinamica del sinistro oggetto del processo fosse emersa con assoluta chiarezza. Manifestamente infondata é anche la terza censura con cui ci si duole del trattamento sanzionatorio. Ed invero la Corte di merito, nel ridurre la pena comminata in primo grado, ha già dato atto di aver positivamente valutato l'avvenuto risarcimento del danno sia pure da parte della società assicuratrice. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in