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Ordinanza — n. 21492/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic criticism of lower court's fact-finding in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21492/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Andrea Lodolo inadmissible. The appellant argued that the appellate court violated legal evaluation criteria and procedural norms regarding the evidence. The court rejected these claims as generic criticisms of the fact-finding process, which are not permissible in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.: A cassation appeal based on a generic critique of the lower court's reconstruction of facts and attribution of criminal conduct is inadmissible because it does not constitute a specific legal error review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic criticism of facts review of legality criminal procedure appeal attribution of criminal act lodo responsabilità penale dei minori gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la mancanza e la contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett.
Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la mancanza e la contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett.
Art. 111 Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LODOLO ANDREA nato a UDINE il 07/08/1986 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; bkr,)

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1.Con sentenza in data 6 febbraio 2023 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Udine in data 22 settembre 2021 aveva ritenuto Lodolo Andrea colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. c), 186 comma 2 bis e comma 2 sexies d.lgs. n. 285 del 1992 (fatto avvenuto in Pradamano 1'8.12.2018) e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2000 di ammenda con la sospensione condizionale della pena.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la mancanza e la contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett.

e) cod.proc.pen.) per violazione dei criteri legali di valutazione della prova liberatoria e travisamento della prova; violazione di norme processuali, violazione dell'art. 530 comma 2, cod.proc.pen. e 111 Cost. (art. 606 comma 1, lett.

b) cod.proc.pen.).

3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero la censura proposta, oltre che essere reiterativa di analoga doglianza poposta con l'atto di appello, si sostanzia in una critica generica della ricostruzione dei fatti operata dal giudice d'appello, con particolare riguardo all'attribuibilità del fatto all'odierno imputato, ad essa contrapponendo, sia pure in modo generico e parcellizzato, una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, come tale non consentita in sede di legittimità. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom