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Ordinanza — n. 21490/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding theft aggravating circumstance due to unsecured property location.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21490/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft with an aggravating circumstance. The defendant argued that the stolen goods were merely nearby and not abandoned, but the court found them completely unsecured next to a console. Consequently, the court ruled that the specific aggravating factor was correctly applied and the appeal lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 625 comma 1, n. 7 cod. pen.; The aggravating circumstance for theft applies when stolen items are left unsecured and exposed to the public, not merely when they are physically close to the victim's location.

Parole chiave

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theft aggravating circumstance unsecured property abandonment requirement public exposure Cassation inadmissibility gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 625 comma 1, n. 7 cod. pen.
Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'erronea qualificazione giuridica in relazione all'aggravante dell'art. 625 comma 1, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTENELLA CARLO ENEA nato a TORINO il 30/01/1973 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1.Con sentenza in data 15.11.2022 la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 7.6.2021 aveva ritenuto Mattenella Carlo Enea colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 4 e 7 cod.pen. e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile che liquidava in complessivi euro 800,00.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'erronea qualificazione giuridica in relazione all'aggravante dell'art. 625 comma 1, n. 7 cod.pen. non ricorrendo l'aggravante de qua in quanto i beni erano stati lasciati dalla proprietaria nei pressi della postazione del Di e non abbandonati o lasciati totalmente all'affidamento ed al senso di onestà che la collettività deve avere verso la proprietà altrui.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero come correttamente posto in rilievo dalla sentenza impugnata la borsa non era stata affidata al Dj né tantomeno custodita in un mobile nella sua disponibilità ma era semplicemente nei pressi della consolle e di fatto totalmente incustodita. Ne consegue pertanto che l'aggravante de qua e' stata correttamente ritenuta sussistente. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma,