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Ordinanza — n. 21489/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming abrogated law applies, ruling continuity exists between old and new criminal statutes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21489/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Banse Lucie Eva Prescilla inadmissible regarding a conviction for crimes under an abrogated provision of Law 231/2007. The appellant argued the old law was invalidly applied, while the lower court maintained the conviction was based on a suspended sentence revoked due to recidivism. The court rejected the claim because the abrogated norm merged into Article 493 ter of the Criminal Code, ensuring legal continuity between the two offenses.

Regesto Legislator

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Art. 55 comma 5 d.lgs. n. 231 del 2007; Art. 493 ter cod. pen.: The abrogation of a specific provision does not invalidate a conviction if the legal facts continue to fall under the successor norm, establishing continuity between the old and new statutory definitions.

Parole chiave

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criminal law continuity abrogated statute validity suspended sentence revocation recidivism defense Cassation inadmissibility asserzione difendibile allegazioni fattuali non credibili attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 55 comma 5 d.lgs. n. 231 del 2007
Con il primo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 55 comma 5 d.lgs. n. 231 del 2007 essendo stata l'imputata condannata in relazione al reato di cui all'art.
d.lgs. n. 21 del 2008
231 del 2007 norma abrogata dal d.lgs. n. 21 del 2008 in data anteriore a quella della pronuncia della sentenza oggi impugnata.
Art. 493 ter cod. pen.
21 ma la norma in questione confluisce nell'art. 493 ter cod.pen.sicchè tra le due fattispecie di reato sussiste continuità normativa.
Art. 361 cod. proc. pen.
Art. 521 cod. proc. pen.
Art. 624 bis cod. pen.
Con sentenza in data 10.10.2022 la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 11.12.2020 dal Tribunale di Terni che aveva ritenuto Banse Lucie Eva Prescilla colpevole dei reati di cui all'art. 624 bis cod.pen.
art. 624 bis cod.pen
Con sentenza in data 10.10.2022 la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 11.12.2020 dal Tribunale di Terni che aveva ritenuto Banse Lucie Eva Prescilla colpevole dei reati di cui all'art. 624 bis cod.pen.
artt. 624 bis cod.pen
Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 624 bis cod.pen.
art. 493 ter cod.pen
21 ma la norma in questione confluisce nell'art. 493 ter cod.pen.sicchè tra le due fattispecie di reato sussiste continuità normativa.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANSE LUCIE EVA PRESCILLA nato il 11/03/1985 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 10.10.2022 la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 11.12.2020 dal Tribunale di Terni che aveva ritenuto Banse Lucie Eva Prescilla colpevole dei reati di cui all'art. 624 bis cod.pen. (capo 1) e 55 comma 5 d.lgs. n. 231 del 2007 e, ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, ed operata la riduzione per il rito, la aveva condannata alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 900 di- multa con pena sospesa, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza appellata nonché con le sentenze della Corte d'appello 4.10.2016 (irrevocabile il 3.5.2017) e del 18.2.2020 (irrevocabile il 18.6.2021).

2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 55 comma 5 d.lgs. n. 231 del 2007 essendo stata l'imputata condannata in relazione al reato di cui all'art. 55 comma 5 d.Igs n. 231 del 2007 norma abrogata dal d.lgs. n. 21 del 2008 in data anteriore a quella della pronuncia della sentenza oggi impugnata. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 361 e 521 cod.proc.pen. nonché la motivazione illogica e contraddittoria atteso che la prevenuta non può essere ritenuta soggetto agente del reato di cui al capo 2). Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 624 bis cod.pen. e 521 cod.proc.pen. nonché la motivazione illogica e la carenza di motivazione in relazione al capo 1) non essendovi la prova che il fatto sia stato commesso dall'odierna ricorrente. Ha depositato altresì memoria.

3. Il ricorso é manifestamente infondato. Sul primo motivo, va rilevato che l'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007 é stato abrogato dal d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21 ma la norma in questione confluisce nell'art. 493 ter cod.pen.sicchè tra le due fattispecie di reato sussiste continuità normativa. Manifestamente infondate sono anche le restanti censure atteso che la sentenza impugnata con motivazione logica e conseguenziale ha dato atto dell'iter attraverso cui si é pervenuti all'individuazione dell'odierna imputata. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

e Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisi