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Sentenza — n. 21487/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21487/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21487/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KHALAF GIANNA nato a ANDRIA il 17/01/1989 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Khalaf Gianna ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari datata 12.12.2022 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che la aveva ritenuta colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod.pen. e la aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod.pen; Sentenza — n. 21487/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al contrasto tra la motivazione della sentenza di primo grado ed il dispositivo in ordine al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena avendo la Corte d'appello confermato la sentenza di primo grado nulla statuendo a riguardo. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge sulla disposizione di cui all'art. 131 bis cod.pen. ed in particolare sull'ampliamento della sfera applicativa dell'istituto.

Parole chiave

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favoreggiamento aggravamento della pena furto di lieve entità perseguimento penale per truffa furto aggravato permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod.pen
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge sulla disposizione di cui all'art. 131 bis cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KHALAF GIANNA nato a ANDRIA il 17/01/1989 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Khalaf Gianna ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari datata 12.12.2022 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che la aveva ritenuta colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod.pen. e la aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al contrasto tra la motivazione della sentenza di primo grado ed il dispositivo in ordine al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena avendo la Corte d'appello confermato la sentenza di primo grado nulla statuendo a riguardo. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge sulla disposizione di cui all'art. 131 bis cod.pen. ed in particolare sull'ampliamento della sfera applicativa dell'istituto.

2. Il ricorso non è inammissibile avuto riguardo al primo motivo di censura. A fronte della discrasia esistente nella sentenza di primo grado tra la motivazione ove veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena ed il dispositivo che nulla statuiva al riguardo e pur avendo il ricorrente richiesto nell'atto di appello la concessione dei benefici di legge, la Corte territoriale si é limitata a confermare la sentenza impugnata senza nulla statuire al riguardo. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che è decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei di prescrizione del reato.

3. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma,