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Ordinanza — n. 21485/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding accessory license suspension duration in plea bargaining under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21485/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Costa's appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied a one-year license suspension in a plea bargain. Costa argued for a three-month duration, claiming procedural violations and unconstitutional disparity in treatment compared to conditional suspension cases. The court held that parties cannot unilaterally dictate accessory sanction durations in plea agreements and that no specific justification is required when the suspension does not exceed the statutory median.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.; In plea bargaining, parties cannot unilaterally determine the duration of accessory administrative sanctions, and judges need not provide specific justification for suspensions not exceeding the statutory median.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Code Plea Bargaining Sanctions Accessory Administrative Penalty License Suspension Duration Inadmissible Appeal Conditional Suspension Distinction Statutory Median Limit sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.
Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza in data 9 maggio 2023 il Gup del Tribunale di Ferrara visto l'art. 444 cod.proc.pen.
Art. 448 cod. proc. pen.
Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.
Art. 3 Cost.
In via subordinata si avanza questione di legittimità costituzionale per irragionevole disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3 Cost. rispetto all'ipotesi in cui l'accordo viene subordinato alla sospensione condizionale della pena.
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
e 222 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per avere il giudice omesso la motivazione in ordine all'applicazione della sospensione della patente di guida per anni uno.
art. 444 cod.proc.pen
Con sentenza in data 9 maggio 2023 il Gup del Tribunale di Ferrara visto l'art. 444 cod.proc.pen.
art. 3 Cost
In via subordinata si avanza questione di legittimità costituzionale per irragionevole disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020
In tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rv.
Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA GIUSEPPE nato a FINALE EMILIA il 24/08/1958 avverso la sentenza del 09/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 9 maggio 2023 il Gup del Tribunale di Ferrara visto l'art. 444 cod.proc.pen. ha applicato a Costa Giuseppe la pena di mesi dieci di reclusione applicandogli altresì la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un anno in relazione al reato di cui all'art. 589 bis comma 1, cod.pen..

2. Costa Giuseppe, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.

b) cod.proc.pen. e l'erronea applicazione della legge penale in violazione degli artt. 444, 448 e 448 comma 2 bis cod.proc.pen. per avere la sentenza impugnata disatteso la richiesta di applicazione della pena accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi tre. In via subordinata si avanza questione di legittimità costituzionale per irragionevole disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3 Cost. rispetto all'ipotesi in cui l'accordo viene subordinato alla sospensione condizionale della pena. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.

e) in relazione agli artt. 444 e 448 cod.proc.pen. e 222 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per avere il giudice omesso la motivazione in ordine all'applicazione della sospensione della patente di guida per anni uno. 3.11 ricorso é manifestamente infondato. Il primo motivo é manifestamente infondato. In tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rv. 279635).

Manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata attesa la diversità degli istituti della sospensione della patente di guida e della sospensione condizionale della pena. Quanto al secondo motivo motivo, va rilevato che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di nneritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Rv. 259211) Nella specie la sanzione per la durata di anni uno é stata motivata congruamente con la gravità del fatto.

In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così