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Ordinanza — n. 21484/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating appellate court's reasoning on sentencing and guilt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21484/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Marius Petrovici inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for driving without a license and excessive sentencing, arguing the judgment lacked sufficient reasoning and failed to consider specific mitigating factors. The court rejected these claims because the appellate court had already provided a logical and adequate response to all cited grievances, rendering the new arguments merely a repetition of previous contentions.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 116 d.lgs. 285/1992: An appeal is inadmissible if it reiterates grievances already addressed by the appellate court with a congruous and logical response, without engaging with the established reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of grievances driving without license sentencing reasoning appellate review lacune probatorie falsa dichiarazione della parte difetto di prova del nesso causale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) c.p.p.
Con il primo deduce ex art. 606 lett.
Art. 131 bis c.p.
la carenza e l'illogicità della sentenza in ordine alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità de fatto ex art. 131 bis cod.pen.
Art. 116 comma 15 d.lgs. n. 285 del 1992
ED IN DIRITTO 1.Con sentenza in data 7.3.2023 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ravenna ha ritenuto Petrovici Marius colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs.
art. 131 bis cod.pen
la carenza e l'illogicità della sentenza in ordine alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità de fatto ex art. 131 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROVICI MARIUS nato il 28/02/1973 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; Ag?

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1.Con sentenza in data 7.3.2023 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ravenna ha ritenuto Petrovici Marius colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992 condannandolo alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 6000 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il primo deduce ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. la carenza e l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto. Con il secondo motivo deduce ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. la carenza e l'illogicità della sentenza in ordine alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità de fatto ex art. 131 bis cod.pen. Con il terzo motivo deduce la carenza e l'illogicità della sentenza in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il quarto motivo deduce la carenza e l'illogicità della sentenza in ordine all'eccessivo trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile perché reitera le censure già proposte in appello cui la Corte territoriale ha fornito una risposta congrua e logica e senza misurarsi con dette statuizioni. Ed invero, quanto al primo profilo, la sentenza impugnata ha chiarito che la presenza del Petrovici vicino alla sua auto, come costata dalla P.G., sia prova adeguata del fatto che lo stesso la stava guidando. Quanto alla seconda censura, la Corte ha chiarito che si tratta di condotta che si inserisce in un contesto di abitualità. Quanto al terzo motivo, la sentenza impugnata ha posto in rilievo i precedenti dell'imputato. Quanto al quarto motivo, la sentenza si diffonde sulle motivazioni poste a base del trattamento sanzionatorio dando conto dei criteri adottati nella commisurazione della pena.All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in