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Ordinanza — n. 21482/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21482/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21482/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAZZA MAMAR (CUI 063E4AB) nato il 11/06/1985 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; ED IN DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Bouazza Mamar, ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, previa rinuncia ai motivi di appello, gli è stata applicata la pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 1000,00 di multa per i reati di cui ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21482/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Bouazza Mamar, ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, previa rinuncia ai motivi di appello, gli è stata applicata la pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 1000,00 di multa per i reati di cui ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione.

Parole chiave

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falsa testimonianza verdetto di colpevolezza deposizione inattendibile principio del ne bis in idem testimone a carico testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599- bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che va pronunciata de plano, segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAZZA MAMAR (CUI 063E4AB) nato il 11/06/1985 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Bouazza Mamar, ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, previa rinuncia ai motivi di appello, gli è stata applicata la pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 1000,00 di multa per i reati di cui ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione.

2. Il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alla possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.

3. Il ricorso é inammissibile. A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599- bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 del 2017, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Ne consegue che, una volta effettuata la rinunzia a motivi di appello, l'imputato non può rimetterne in discussione alcuni profili, perché essi sono coperti dal patteggiamento in appello.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che va pronunciata de plano, segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deiso in Ro