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Ordinanza — n. 21481/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable merits and lack of confrontation with appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21481/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a conviction for aggravated theft of electricity, arguing violations of procedural and substantive law regarding sentencing and criminal elements. The court rejected these claims as non-justiciable merits issues already addressed and dismissed by the appellate court, noting the appellant failed to confront the specific reasoning provided.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 606 lett. b) c.p.p.: Merits-based challenges to sentencing and criminal elements are inadmissible in cassation if the appellate court has already examined and dismissed them with sufficient motivation, requiring the appellant to confront the specific reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility merits non-justiciable appellate reasoning confrontation procedural law violation criminal sentencing review violazioni delle norme procedurali procedimenti e rimedi accessori garanzia procedurale minima nel trattato internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) c.p.p.
Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett.
Art. 606 lett. b) c.p.p.
Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett.
Art. 546 c.p.p.
per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 546 cod.proc.pen.
Art. 131 bis c.p.
per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod.pen.
Art. 62 bis c.p.
e) per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 62 bis cod.pen.
art. 546 cod.proc.pen
per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 546 cod.proc.pen.
art. 131 bis cod.pen
per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod.pen.
art. 62 bis cod.pen
e) per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 62 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGILIA MARIANNA nato a PALERMO il 29/08/1984 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Gup del locale tribunale in data 25.9.2019, aveva condannato Virgilia Marianna alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato di energia elettrica, in rubrica ascrittole.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, articolando quattro motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 546 cod.proc.pen. Con il secondo deduce la violazione dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e della lett.

e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod.pen. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e lett.

e) per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 62 bis cod.pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Quanto ai primi due motivi, fondati su censure di merito non scrutinabili in questa sede di legittimità, gli stessi si risolvono, peraltro, nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta. Ampiamente scrutinate dal giudice d'appello e motivate sono le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 131 bis cod.pen. ritenendosi quanto al primo punto l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo e quanto al secondo profilo che l'offesa al bene giuridico tutelato non possa reputarsi lieve. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in