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Ordinanza — n. 21480/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for reiterating rejected appeal grounds regarding income declaration for free legal aid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21480/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments merely repeated those rejected in the second instance. The appellant claimed violations of procedural rules regarding income declarations for free legal aid, but these issues were already fully addressed and dismissed by the Court of Appeal. The court ruled that without new critical analysis of the lower court's reasoning, such repetitive complaints cannot justify a cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 79 d.p.r. n. 115/2002; A cassation appeal is inadmissible if it reiterates grounds already rejected in the appeal without critically engaging with the opposing arguments.

Parole chiave

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reiterative grounds free legal aid income declaration inadmissible appeal second instance review allegazioni fattuali non credibili prova del dolo debito pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
in tema di reato impossibile in relazione all'art. 606 lett.
Art. 79 d.p.r. n. 115 del 2002
243838- 01).La sentenza impugnata ha rilevato che l'art. 79 d.p.r.
Art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002
Con sentenza in data 10.3.2023 la Corte d'appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Chieti con sentenza in data 21 aprile 2021 aveva dichiarato D'Angelo Maurizio colpevole del reato di cui all'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002.
Art. 49 cod. pen.
115 del 2002 e dell'art. 49 cod. pen. in tema di reato impossibile in relazione all'art.
Art. 76 d.p.r. n. 115 del 2002
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 49 cod. pen
115 del 2002 e dell'art. 49 cod. pen.
articolo 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO MAURIZIO nato a FRANCAVILLA AL MARE il 06/06/1964 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; ,A-,

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 10.3.2023 la Corte d'appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Chieti con sentenza in data 21 aprile 2021 aveva dichiarato D'Angelo Maurizio colpevole del reato di cui all'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.Con il primo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 79 e 95 d.p.r. n. 115 del 2002 e dell'art. 49 cod. pen. in tema di reato impossibile in relazione all'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. Con il secondo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 76 e 95 d.p.r. n. 115 del 2002 in relazione all'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. La difesa dell'imputato ha depositato memoria. 3.11 ricorso è inammissibile. Ed invero le doglianze sono reiterative di questioni già oggetto dei motivi di appello cui la Corte territoriale ha fornito ampia ed esaustiva motivazione. A riguardo non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01).La sentenza impugnata ha rilevato che l'art. 79 d.p.r. n. 115 del 2002 richiede che l'istanza di ammissione debba contenere a pena di inammissibilità una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito e che l'imputato nella specie ha omesso di indicare il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare, risultando, pertanto, tale dichiarazione palesemente idonea a comportare l'ammissione al gratuito patrocinio.Quanto poi alla circostanza che la moglie avesse depositato tardivamente la propria dichiarazione dei redditi nel 2018 di talché l'unico reddito da indicare era se mai quello del figlio Umberto, si tratta di circostanze non dedotte in appello e come tali inammissibili in detta sede.Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis