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Sentenza — n. 21479/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls theft conviction due to lack of private prosecution requirement under Cartabia reform.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21479/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting Said Adil for theft without remand. The appellate court had convicted the defendant based on prior convictions and minor circumstances, ignoring the new procedural rules. The court ruled that the crime of theft now requires a private prosecution (querela) unless specific exceptions apply, which were absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 1 lett. 1) d.lgs. 150/2022; Art. 624 cod. pen.: The crime of theft is punishable only upon private prosecution unless the victim is incapacitated or other statutory exceptions exist; a conviction cannot stand if the requisite private prosecution is missing.

Parole chiave

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private prosecution requirement Cartabia reform theft criminal liability procedural admissibility lack of querela gravi addebiti penali false dichiarazioni senza giuramento attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 1 lett. 1) del d.lgs. 150/2022
riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett.
Art. 624 cod. pen.
150/2022 ha sostituito il terzo commadel previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 625 cod. pen.
art. 624 cod. pen
150/2022 ha sostituito il terzo commadel previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAID ADIL nato il 02/03/1983 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 6 febbraio 2023 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale con sentenza in data 21.12.2021 aveva ritenuto Said Adil colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1, n. 2 e 61 n. 5 cod.pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 61 n. 5 cod.pen. per avere la sentenza impugnata genericamente desunto la maggiore vulnerabilità in ragione della riduzione del traffico veicolare e pedonale e del fatto che sia stata infranta una vetrina laterale. Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione sul diniego di applicazione di pene sostitutive avendo il giudice d'appello fondato la sua decisione solo sui numerosi precedenti dell'imputato. Va rilevato preliminarmente che l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett.

1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo commadel previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7- bis)". Nel caso di specie, difettando le condizioni che legittimano l'esercizio ex officio dell'azione penale, si pone il problema della sussistenza della condizione di procedibilità del delitto addebitato al ricorrente che difetta in atti. La sentenza impugnata deve essere annullata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione non può essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso in R