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Ordinanza — n. 21478/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21478/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Salah Eddine Bakkari inadmissible due to a procedural defect in the petition's signature. Although the defendant argued the appeal was null due to illogical reasoning and requested a constitutional question, the court ruled that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, such appeals must be signed exclusively by defense attorneys registered with the Court's special roll. The court emphasized that personal authentication of the signature does not cure this defect, as the act of appeal is inherently personal and requires professional representation to ensure proper legal scrutiny.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a defense attorney registered with the Court's special roll; personal signing by the party renders the appeal inadmissible regardless of any authentication.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible petition defense attorney requirement special roll registration personal signature defect criminal procedure law procedural nullity impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I.
Art. 571, cod. proc. pen.
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
L. 23 giugno 2017, n. 103
art. 111 comma 7 Cost
per contrasto con l'art. 111 comma 7 Cost.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S.
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKKARI SALAH EDDINE nato il 28/03/1984 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza del 6 aprile 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale del 14 luglio 2022 che aveva ritenuto Bakkari Salah Eddine colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 624, 625 nn. 2 e 7 e 61 n. 5 cod.pen., (capo 1) e 56, 81 cpv, 624, 625 nn. 2 e 7, 61 n. 5 cod.pen. (capo 2) (commessi in Torino il 7 luglio 2022) condannandolo alla pena finale di mesi due di reclusione ed Euro 46,00 di multa, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen. confermando nel resto la sentenza.

2. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con un unico motivo, la nullità della sentenza per manifesta illogicità e carenza della motivazione e chiedendo altresì di volere sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod.proc.pen. per contrasto con l'art. 111 comma 7 Cost. e 117 comma 1 Cost.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato. E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

E' stato più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636;

Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765). All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in R