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Ordinanza — n. 21477/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible for reviewing factual merit instead of legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21477/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Manzo Kocis and Mannino Giovanna inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the lower court violated the 'beyond reasonable doubt' standard and failed to properly motivate the conviction regarding electricity theft. The court rejected these claims because they constituted a substantive review of the factual findings, which exceeds the scope of a cassation proceeding limited to legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 533, comma 1, c.p.p.: Appeals challenging the factual assessment of the trial court or the specific application of evidence to establish guilt are inadmissible as they constitute a review of the merits rather than a legal error.

Parole chiave

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inadmissibility of cassation appeal review of factual merit beyond reasonable doubt standard substantive review prohibited scope of cassation jurisdiction prova del dolo colpa del patrocinatore allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. b) c.p.p.
Con il primo deducono la violazione di legge ex art. 606, lett.
Art. 606, lett. e) c.p.p.
Con il primo deducono la violazione di legge ex art. 606, lett.
Art. 533, comma 1, c.p.p.
in relazione all'art. 533, comma 1, cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANZO KOCIS nato a CAMPI SALENTINA il 06/09/1988 MANNINO GIOVANNA nato a PALERMO il 02/10/1993 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 9.3.2023 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Vercelli in data 7.5.2021 aveva ritenuto Manzo Kocis e Mannino Giovanna colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen. (commesso in Vercelli in data antecedente e prossima al 4.9.2017) condannandoli, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 400,00 di multa, ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati in mesi quattro di reclusione ed euro 102,00 di multa ciascuno.

2. Avverso detta sentenza gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, hanno proposto con un unico atto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deducono la violazione di legge ex art. 606, lett.

b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 533, comma 1, cod.proc.pen. ed al canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio". Con il secondo motivo deducono la illogicità della motivazione ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. in relazione al mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533 comma 1, cod.proc.pen. ed in ordine alla motivazione con cui si fa derivare la responsabilità dei ricorrenti dal solo fatto che, nonostante fosse chiuso il contatore, vi fosse passaggio di energia elettrica.

3. I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente, sono inammissibili. Ed invero, sub specie della violazione del canone del criterio di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" e del conseguente vizio motivatorio della sentenza (che peraltro deve assurgere al rango della manifesta illogicità), le censure si sostanziano in una critica del giudizio di merito, anche riportando ed analizzando brani di testimonianze, giudizio che esula dall'ambito del giudizio di legittimità. Ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così decis in R