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Ordinanza — n. 21476/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal as inadmissible for reiterating rejected appeal arguments without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21476/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Diana Andrea's cassation appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant claimed procedural violations regarding the logic of the lower court's reasoning but failed to present new legal grounds. The court ruled that such repetitive complaints transform the Supreme Court into a third instance fact-finder, which is prohibited by law.

Regesto Legislator

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Art. 354 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it reiterates arguments already rejected in the second instance without critically engaging with the opposing arguments or presenting new legal grounds.

Parole chiave

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reiterative appeal inadmissible cassation second instance rejection procedural nullity criminal appeal altri capi d'accusa gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 354 comma 3 cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge processuale stabilita a pena di nullità (ai sensi dell'art. 354 comma 3, cod.proc.pen.
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANA ANDREA nato a BORGOMANERO il 29/12/1972 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; Vii

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Diana Andrea ricorre, tramite il difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Torino il 10 marzo 2023 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Novara il 6 giugno 2022 ha condannato lo stesso alla pena di un anno di arresto ed 4000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c), comma 2-bis, comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per avere circolato, di notte, alla guida dell'autovettura, di proprietà di Demontis Giuseppina, in stato di ebbrezza alcolica, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale (fatto commesso in Borgomanero l'1.2. 2019).

2. Il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge processuale stabilita a pena di nullità (ai sensi dell'art. 354 comma 3, cod.proc.pen. e 114 disp.att. cod.proc.pen.) 3. Il ricorso é inammissibile in quanto reiterativo di analoga doglianza proposta nell'atto di appello su cui la Corte territoriale si é compiutamente pronunciata. A riguardo non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). A riguardo la sentenza impugnata ha chiarito che il Diana é stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore e dell'utilizzo dei prelievi delle urine e del sangue, tanto da aver sottoscritto il verbale di accertamenti urgenti né comunque ha mai provato di aver manifestato il proprio dissenso. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia, il ricorrente si limita, in buona sostanza, ad invocare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, ma inammissibilmente, poiché, così agendo, si trasformerebbero la Corte di legittimità in un ulteriore giudice del fatto.

Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci