Cassation appeal dismissed for lack of admissibility regarding uncalibrated breathalyzer evidence in drunk driving case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Antonio Targa's cassation appeal inadmissible for manifestly unfounded grounds. Targa challenged the lower court's confirmation of his conviction for drunk driving, arguing the breathalyzer lacked calibration records and the evidence was misinterpreted. The court rejected this, noting that positive breathalyzer results constitute valid proof of intoxication due to periodic controls, placing the burden on the defense to prove instrument malfunction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 2, lett. c), 2 bis e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285; In drunk driving cases, a positive breathalyzer result constitutes valid proof of intoxication based on the instrument's reliability from periodic controls, requiring the defense to prove the absence or invalidity of such controls to rebut the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARGA ANTONIO nato a TREVIGLIO il 30/08/1996 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Targa Antonio, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia con sentenza in data 19 gennaio 2023 ha confermato la sentenza del locale Tribunale che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2 bis e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo alla pena di mesi sei di arresto e di Euro 2100,00 di multa. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in riferimento alla prova dell'attendibilità dell'esito dell'alcoltest effettuato con strumentazione di cui non risulta la taratura ed il travisamento della prova sul punto.
2. Il ricorso é manifestamente infondato. Ed invero la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilonnetro (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Rv. 282659).
3. Il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i