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Ordinanza — n. 21473/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds via plea bargaining.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21473/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without procedural formalities because the defendant had previously waived all grounds for appeal through a plea bargain at the appellate level. The appellant argued that the lower court failed to address attempted crime specifications and violated specific procedural articles regarding motivation and sentencing. The court ruled that the plea bargain legally extinguished the right to contest the judgment, thereby precluding any further litigation on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The plea bargain in the second instance constitutes a waiver of appeal grounds, producing preclusive effects that render subsequent cassation appeals inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain in appeal waiver of appeal grounds preclusive effect inadmissible cassation appeal procedural preclusion risposta alla petizione verdetto di colpevolezza difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con la sentenza in data 16.12.2022, su concorde richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato a Botchorishvili Otari, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) c.p.p.
2.L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 56 c.p.
per illogicità motivazionale ed inosservanza del disposto dell'art. 56 cod.pen.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in data 16.12.2022, su concorde richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato a Botchorishvili Otari, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 56 cod.pen
per illogicità motivazionale ed inosservanza del disposto dell'art. 56 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
27319401) in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTCHORISHVILI OTARI nato il 12/12/1974 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato av,yf'so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con la sentenza in data 16.12.2022, su concorde richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato a Botchorishvili Otari, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di anni tre di reclusione ed euro 700,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p, 624 bis e 625 n.2 cod.pen., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata. 2.L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) cod.proc.pen. per illogicità motivazionale ed inosservanza del disposto dell'art. 56 cod.pen. Si assume che la sentenza impugnata non affronta la questione della fattispecie tentata.

3. Il primo ed unico motivo del ricorso è inammissibile, in quanto il c.d. "patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401) in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853). Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i