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Ordinanza — n. 21471/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic conviction for insufficient evidence of intoxication and lack of blood draw warnings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21471/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that a single blood test corroborated by witness testimony regarding the defendant's struggle was sufficient to prove intoxication. The appellant argued that the blood draw lacked proper warnings and that the court failed to assess the defendant's altered state, but the court found these claims unsupported by the record. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 186 comma 2 lett. c) e 187 commi 1, 1 bis e 1 quater d.lgs. 30/04/1992 n. 285; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly applied the principle that a single alcohol test, corroborated by symptomatic evidence, suffices to prove the crime of driving under the influence, and when the defendant was properly informed of the right to defense.

Parole chiave

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driving under influence alcohol test sufficiency blood draw warnings inadmissible appeal procedural costs deposizione inattendibile lacune probatorie mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 186 comma 2 lett. c) del Codice della Strada
b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod.
Art. 187 commi 1, 1 bis e 1 quater del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Art. 356 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 13 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019
(Fattispecie in cui per l'accertamento del reato, oltre ad unico test alcolimetrico, il giudice si era basato sull'attestazione degli operanti secondo cui l'imputato si esprimeva a fatica) (Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CESARE MATTIA nato a ISERNIA il 08/05/1995 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Di Cesare Mattia ricorre a mezzo di difensore di fiducia articolando due motivi avverso la sentenza del 15.12.2022 con cui la Corte d'appello di Campobasso ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale lo aveva ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 186 comma 2 lett. c), comma 2 bis e comma 2sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (capo a) e 187 commi1, 1 bis e 1 quater d.lgs. Cit. condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di mesi dieci di arresto ed Euro 3000 di ammenda. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge e/o vizio motivazionale censurando l'impugnata sentenza laddove in relazione al reato di cui al capo a) ha ritenuto che un'unica prova alcolimetrica corroborata da indici sintomatici dello stato di ebbrezza fosse sufficiente a provare il primo reato contestato.

Con il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge e/o vizio motivazionale censurando l'impugnata sentenza con riferimento al reato di cui al capo b) laddove ha affermato la responsabilità dell'imputato solo in ragione della verifica della positività dell'esame ematico ai cannabinoidi in assenza di approfondimento circa lo stato di alterazione. Inoltre la sottoposizione ai prelievi ematici non è stata preceduta dagli avvisi previsti dagli artt. 356 e 114 disp.att. cod.proc.pen. 2 Il primo motivo é manifestamente infondato. Ed invero la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett.

b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti. (Fattispecie in cui per l'accertamento del reato, oltre ad unico test alcolimetrico, il giudice si era basato sull'attestazione degli operanti secondo cui l'imputato si esprimeva a fatica) (Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Rv. 278291) 3. Del pari manifestamente infondato é il secondo motivo. Ed invero la sentenza impugnata ha chiaramente menzionato lo stato di alterazione in cui si trovava l'odierno imputato, come riferito anche da un teste, prima dell'arrivo dei Carabinieri. Del pari emerge che lo stesso sia stato reso edotto della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia, assistenza cui ha rinunciato.

4. Il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 aprile 2024 Il C