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Ordinanza — n. 21466/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21466/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21466/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTONE GIANDOMENICO nato a ROMA il 04/08/1978 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di CAMP.913ASSO f ‹ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Santone Giandomenico e le conclusioni della parte civile. OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui censurano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è geneticamente inammissibile; che in sede di gravame, invero, il ricorrente si era limitato a richiedere la causa di non punibilità (asseritamente ex art. 133 cod. pen.) senza motivazione alcuna; che, infatti, deve farsi rinvio al principio di diritto secondo cui, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 21466/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario ammende per infrazione procedurale ripetibili rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui censurano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
è geneticamente inammissibile; che in sede di gravame, invero, il ricorrente si era limitato a richiedere la causa di non punibilità (asseritamente ex art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTONE GIANDOMENICO nato a ROMA il 04/08/1978 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di CAMP.913ASSO f ‹ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Santone Giandomenico e le conclusioni della parte civile. OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui censurano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è geneticamente inammissibile; che in sede di gravame, invero, il ricorrente si era limitato a richiedere la causa di non punibilità (asseritamente ex art. 133 cod. pen.) senza motivazione alcuna; che, infatti, deve farsi rinvio al principio di diritto secondo cui, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705;

Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); rilevato che, per consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, la parte civile si è limitata a sollecitare la conferma della sentenza impugnata solo dopo la trasmissione degli atti alla Settima Sezione penale all'esito del preliminare vaglio di inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.