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Ordinanza — n. 21464/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21464/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21464/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VILIO PASQUALE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 10/07/1993 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Vilio Pasquale OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha posto in evidenza l'estrema gravità del fatto di reato consistita nel sottrarre al controllo una persona pericolosa in quanto armata (aiutata a fuggire), in ragione delle lesioni provocate ai pubblici ufficiali e dei precedenti penali; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la mancata rinnovazione istruttoria ritenuta non necessaria alla luce delle chiare indicazioni provenienti dai testi qualificati di polizia giudiziaria che riconoscevano con certezza il Di Vilio, già noto per attività istituzionali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21464/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VILIO PASQUALE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 10/07/1993 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Vilio Pasquale OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha posto in evidenza l'estrema gravità del fatto di reato consistita nel sottrarre al controllo una persona pericolosa in quanto armata (aiutata a fuggire), in ragione delle lesioni provocate ai pubblici ufficiali e dei precedenti penali; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la mancata rinnovazione istruttoria ritenuta non necessaria alla luce delle chiare indicazioni provenienti dai testi qualificati di polizia giudiziaria che riconoscevano con certezza il Di Vilio, già noto per attività istituzionali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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identificazione credibile testimonianza inattendibile facoltà di astenersi dal testimoniare interrogatorio formale di testimoni testimone a discarico accertamento peritale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VILIO PASQUALE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 10/07/1993 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Vilio Pasquale OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha posto in evidenza l'estrema gravità del fatto di reato consistita nel sottrarre al controllo una persona pericolosa in quanto armata (aiutata a fuggire), in ragione delle lesioni provocate ai pubblici ufficiali e dei precedenti penali; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la mancata rinnovazione istruttoria ritenuta non necessaria alla luce delle chiare indicazioni provenienti dai testi qualificati di polizia giudiziaria che riconoscevano con certezza il Di Vilio, già noto per attività istituzionali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1