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Ordinanza — n. 21463/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded claims regarding factual differences and excessive sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21463/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Castellana Maurizio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's facts were identical to a prior conviction and that the sentence was excessive, but the appellate court correctly distinguished the incidents based on time and place. The court upheld the original decision because the appellant failed to provide evidence supporting his claims regarding factual distinctness or mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 649 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal based on a manifestly unfounded allegation that facts differ from a prior conviction, or on excessive sentencing without new evidence, must be declared inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded claim factual distinction requirement excessive sentencing review procedural costs award attenuazione della pena sanzioni penali aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 649 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
art. 649 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLANA MAURIZIO nato a CATANIA il 07/07/1962 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Castellana Maurizio OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. sul presupposto che i fatti di cui alla sentenza impugnata sarebbero gli stessi per i quali è intervenuta altra condanna è manifestamente infondato, avendo correttamente rilevato la Corte di appello che, nonostante gli stessi titoli di reato (evasione e violenza a pubblico ufficiale) risultassero contestati in pari data, i fatti risultano comunque differenti in quanto avvenuti in un contesto di tempo e di luogo differente (quello della sentenza impugnata al mattino, quelli della sentenza passata in giudicato, in serata); rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, avendo dato conto la Corte territoriale delle ragioni della quantificazione della pena in termini congrui, in ragione della negativa personalità del ricorrente gravato da numerosi gravi reati; che adeguatamente motivata risulta anche la parte della decisione che ha rigettato la generica richiesta di concessione di attenuanti, avendo valorizzato, quanto ad eventuale richiesta di attenuanti generiche, le modalità del fatto, l'intensità del dolo, i precedenti penali e l'assenza di elementi allegati dalla stessa difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso