Cassation court dismisses appeals regarding prescription limits and recidiva aggravation for repeat offenders.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Barretta and Del Gaudio inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the statute of limitations had expired due to the thirteen-year maximum penalty for their crimes, yet the court found this reasoning manifestly unfounded. The court upheld the lower court's findings on recidiva and the continuity of criminal acts, rejecting the arguments that the specific circumstances warranted a different legal outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336, 337 cod. pen.; Art. 160 c.p.p.: The court rejects appeals claiming the statute of limitations has expired when the maximum penalty exceeds the elapsed time, and it upholds recidiva aggravation based on established criminal continuity and propensity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARRETTA MASSIMILIANO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 18/10/1977 DEL GAUDIO FILOMENA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 21/04/1962 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Barretta Massimiliano e Del Gaudio Filomena OSSERVA Ritenuto che i comuni motivi di ricorso in ordine alla dedotta prescrizione sono manifestamente infondati tenuto conto che, in ordine al delitto di cui all'art. 336 e 337 cod. pen. il termine massimo, in ragione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata ad entrambi gli imputati, è di anni tredici, mesi dieci e giorni venti, circostanza che implica la perenzione del termine di prescrizione dei reati commessi il 9 settembre 2011 alla data del 29 luglio 2025; rilevato che manifestamente infondati e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello risultano i dedotti motivi in ordine alla recidiva, facendo la decisione, non solo riferimento e rinvio alla biografia penale dei ricorrenti, ma anche alla continuità dei fatti contestati rispetto al passato criminale (Barretta) ed alla marcata propensione criminale (Del Gaudio), tali da giustificare l'incremento di pena a ciascuno in concreto applicato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il