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Ordinanza — n. 21457/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on resistance and assault charges due to inadmissibility of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21457/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Bousseksou Khalid inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for resistance to a public official and assault, but the court found his arguments were repetitive of issues already adequately refuted by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and could not be entertained.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are identical to those already sufficiently refuted by the appellate court, rendering the appeal devoid of any new argumentative value.

Parole chiave

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inadmissible appeal resistance to public official assault conviction repetitive arguments Court of Cassazione procedural inadmissibility costs and fine motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.
Art. 576, comma 1, n. 1 and 1-bis, cod. pen.
4 e 5); rilevato che manifestamente infondato risulta il terzo motivo con cui la difesa rivolge critiche alle ritenute aggravanti ex art. 576, comma 1, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUSSEKSOU KHALID (CUI 03Q44D9) nato il 11/03/1991 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bousseksou Khalid OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestata è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello (pag.

4) che ha dato conto di come, sulla base degli atti a disposizione e contrariamente a quanto affermato nel gravame, la violenza si fosse protratta durante il tempo in cui erano in atto le attività di identificazione e proseguite anche successivamente all'atto dell'accompagnamento del ricorrente presso gli uffici di polizia; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto sussistente il delitto di lesioni contestate, avendo la Corte di appello, con motivazione completa e logica in fatto insindacabile in sede di legittimità, posto l'accento sulla natura e consistenza delle stesse per come refertate da parte dell'Ospedale di Arezzo (pagg. 4 e 5); rilevato che manifestamente infondato risulta il terzo motivo con cui la difesa rivolge critiche alle ritenute aggravanti ex art. 576, comma 1, n. 1 e 1 -bis, cod. pen. sul presupposto della fondatezza del primo motivo cui sopra si è riferito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso