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Ordinanza — n. 21454/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to precluded grounds and withdrawn appeal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21454/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant's arguments relied on grounds that were either withdrawn during the second instance or precluded by law. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on grounds withdrawn in the second instance or precluded by law are inadmissible in the Supreme Court.

Parole chiave

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inadmissible appeal precluded grounds withdrawn appeal de plano dismissal Italian criminal procedure motivi di cassazione condono delle spese procedurali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
44451/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
44451/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATE NUNZIO nato il 15/05/1966 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdate-a4A4s0-a-ge~ udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 165 R.G. n. 44451/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze relativi a motivi di appello oggetto di rinuncia (la richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste, con cui si contestava la "prova del fatto" al di là di ogni ragionevole dubbio) e comunque preclusi (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1