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Ordinanza — n. 21452/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence as penalty determination is not a valid ground for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21452/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds relied upon concerned the determination of the penalty. The appellant argued against the sentence resulting from a plea bargain, but the court found that penalty setting is an object of agreement rather than a subject of illegality review. Consequently, the appeal was rejected without examination of merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible when based solely on dissatisfaction with the penalty determination, as such determinations fall within the scope of the agreement and are not subject to review for illegality.

Parole chiave

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plea bargain appeal penalty determination review inadmissible appeal de plano dismissal Cassation procedure domanda d'asilo di cittadino nigeriano compromettibilità nuova domanda di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NMEEB MUHAMMAD nato a KOTLI( PAKISTAN) il 12/12/1980 avverso la sentenza del 24/10/2023 del TRIBUNALE di BARIdet-e-~s`a-erlfe-Pert+7 udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; t n. 163 R.G. n. 44406/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sulla determinazione della pena (oggetto di accordo e non illegale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 4