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Ordinanza — n. 21449/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of statutory grounds in final review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21449/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeals filed by Saccottelli and Carosielo inadmissible on procedural grounds. The appellants sought review of a second-instance judgment regarding generic mitigating circumstances, which had previously been waived during the appeal phase. The court ruled that such arguments do not constitute valid grounds for a final review under the relevant criminal procedure code.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in final review proceedings are strictly limited to specific statutory grounds; arguments regarding the lack of motivation for applying generic mitigating circumstances are inadmissible when such issues were waived during the appeal stage.

Parole chiave

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final review proceedings generic mitigating circumstances waiver of appeal grounds inadmissible appeals procedural de plano criminal procedure code Corte di Cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
44259/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi avverso sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
44259/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi avverso sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SACCOTELLI IVANO nato a CERIGNOLA il 20/09/1999 CAROSIELLO FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 26/01/1997 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdata.amyluLalle-pafti-; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 141 R.G. n. 44259/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi avverso sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità (da doglianze di vizio di motivazione sulla mancata applicazione di attenuanti generiche, oggetto di rinuncia dei motivi di appello); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12t04120