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Ordinanza — n. 21447/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere grievances and repetition of merits already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21447/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Lauro Catello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision was flawed regarding omitted evidence and the evaluation of recidivism, but the court found these arguments to be mere grievances and repetitive of issues already properly resolved at the first instance. Consequently, the court rejected the request for remittal to a different section, upholding the finality of the lower court's judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of mere grievances regarding facts or generic complaints, as well as when they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere grievances repetition of merits cassation procedure court costs motivi di cassazione reiterazione di reati penali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
6- 8 sulla articolata e non censurabile valutazione sia della recidiva, anche alla luce della memoria difensiva, sia della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) e volte a prospettare una rivalutazione o alternativa rilettura del compendio processuale;
art. 131-bis cod. pen
6- 8 sulla articolata e non censurabile valutazione sia della recidiva, anche alla luce della memoria difensiva, sia della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) e volte a prospettare una rivalutazione o alternativa rilettura del compendio processuale;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURO CATELLO nato a CASOLA DI NAPOLI il 04/05/1974 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 137 R.G. n. 44243/23 OSSERVA Letta la memoria difensiva con cui si illustra la ammissibilità dei motivi di ricorso, chiedendo la rimessione del ricorso alla sezione competente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - (primo motivo) da mere doglianze in punto di fatto e generiche (quanto alla al contenuto e alla rilevanza degli atti di parte pretermessi rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che veniva a superare le argomentazioni difensive), nonché (il primo, secondo e terzo motivo) meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5-6, sull'esame della tesi difensiva, affrontata con argomenti adeguati e non manifestamente illogici o viziati giuridicamente, anche quanto alla valutazione delle prove; pagg. 6- 8 sulla articolata e non censurabile valutazione sia della recidiva, anche alla luce della memoria difensiva, sia della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) e volte a prospettare una rivalutazione o alternativa rilettura del compendio processuale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso