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Ordinanza — n. 21446/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible because the defendant failed to request a substitute penalty at the second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21446/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for offenses under Articles 337 of the Penal Code and Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309/1990. The court ruled that the appellate judge is not obligated to consider a substitute penalty unless the defendant explicitly requests it through the appeal act, written conclusions, or during the hearing.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: The appellate court lacks the duty to examine the applicability of a substitute penalty absent an explicit request by the accused formulated via the appeal act, written conclusions, or during the discussion hearing.

Parole chiave

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substitute penalty request appellate procedure inadmissible appeal criminal liability court costs and fine sanzioni pecuniarie sanzione sostitutiva sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
artt. 337 cod. pen
44227/23 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui agli artt. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090
Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARRAK YOUSSEF CUI 056D931_ nato il 29/04/1992 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 135 R.G. n. 44227/23 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato (non sussiste invero l'onere del giudice di appello di pronunciarsi sulla possibilità o meno di procedere all'applicazione di una sanzione sostitutiva, in assenza di una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare con l'atto d'appello, con le conclusioni scritte formulate per l'udienza d'appello o nel corso dell'udienza di discussione in sede di appello cfr.

Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/64/