Appeal dismissed as inadmissible because the defendant failed to request a substitute penalty at the second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for offenses under Articles 337 of the Penal Code and Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309/1990. The court ruled that the appellate judge is not obligated to consider a substitute penalty unless the defendant explicitly requests it through the appeal act, written conclusions, or during the hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: The appellate court lacks the duty to examine the applicability of a substitute penalty absent an explicit request by the accused formulated via the appeal act, written conclusions, or during the discussion hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARRAK YOUSSEF CUI 056D931_ nato il 29/04/1992 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 135 R.G. n. 44227/23 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato (non sussiste invero l'onere del giudice di appello di pronunciarsi sulla possibilità o meno di procedere all'applicazione di una sanzione sostitutiva, in assenza di una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare con l'atto d'appello, con le conclusioni scritte formulate per l'udienza d'appello o nel corso dell'udienza di discussione in sede di appello cfr.
Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/64/