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Ordinanza — n. 21445/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21445/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Guerriero Nello inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the arguments merely reproduced issues of necessity already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Turin. Consequently, the appeal was dismissed because it lacked novelty and violated the principle of res judicata regarding the merits.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 364, c. 1, n. 3 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely reproduce issues already adequately examined and rejected by the court of first instance or appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of merits res judicata principle Court of Cassation procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame delle censure formali obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 364, c. 1, n. 3 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERO NELLO nato a TORINO il 18/01/1969 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; v n. 131 R.G. n. 44199/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, pag. 2 sulla valutazione del dedotto stato di necessità); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12