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Ordinanza — n. 21444/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are inadmissible under criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21444/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the additional arguments raised by the defense. The court found the original grounds to be manifestly unfounded, generic, or precluded by law regarding recidivism and sentencing calculations. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 4 cod. proc. pen.; Art. 69 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: Appeals in criminal proceedings must be based on specific legal grounds; generic complaints, unfounded objections, or arguments already fully examined by the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility manifestly unfounded grounds recidivism balancing sentencing calculation error court costs and fine recidiva durata dell'infrazione prescrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
7-8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente inammissibilità dei motivi aggiunti (art. 585, comma 4 cod. proc. pen.) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Art. 69 cod. pen.
e manifestamente infondate (risultando non consentito dall'art. 69 cod.
Art. 99 cod. pen.
282057) e del tutto generiche (quanto alla incostituzionalità dell'art. 99 cod. pen., sulla quale, in ogni caso, cfr.
Art. 372 cod. pen.
sulla pena di sei anni di reclusione prevista dall'art. 372 cod. pen. e nella stessa misura ex art.161, secondo comma cod.
Art. 161, secondo comma cod. pen.
art. 99 cod. pen
282057) e del tutto generiche (quanto alla incostituzionalità dell'art. 99 cod. pen., sulla quale, in ogni caso, cfr.
art. 372 cod. pen
sulla pena di sei anni di reclusione prevista dall'art. 372 cod. pen.
art. 69 cod. pen
e manifestamente infondate (risultando non consentito dall'art. 69 cod. pen.
art. 585, comma 4 cod. proc. pen
7-8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente inammissibilità dei motivi aggiunti (art. 585, comma 4 cod. proc. pen.) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021
Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017
Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Rv.
Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022
Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO PIETRO nato a PALMI il 29/12/1984 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 130 R.G. n. 44169/23 OSSERVA Letti anche i motivi aggiunti presentati dal difensore del ricorrente con cui si insiste anche per l'accoglimento dei motivi di ricorso già proposti, evidenziandone l'ammissibilità e la fondatezza; Ritenuto che i motivi originari dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) doglianze manifestamente infondate (tra tante, sulla rilevanza della recidiva in bilanciamento, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057) e del tutto generiche (quanto alla incostituzionalità dell'art. 99 cod. pen., sulla quale, in ogni caso, cfr.

Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Rv. 269522); - (secondo motivo) censure manifestamente infondate (quanto alla prescrizione del reato; quanto al calcolo dell'aumento della pena per il computo del periodo di prescrizione del reato, trattandosi di recidiva reiterata infraquinquennale — pari a 2/3 ex art. 99, quarto comma cod. pen. sulla pena di sei anni di reclusione prevista dall'art. 372 cod. pen. e nella stessa misura ex art.161, secondo comma cod. pen. e quindi con un aumento di anni sedici e mesi otto con decorrenza dalla data del 19 aprile 2011; a tal fine non rileva il limite fissato dall'art. 99, sesto comma cod. pen., v.

Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Rv. 283328); - (secondo motivo) critiche precluse sulla recidiva (avendo soltanto il ricorrente contestato il bilanciamento in termini di equivalenza e chiesto la riduzione della pena, come emerge dalla sintesi dei motivi a pagg. 6-7 della sentenza impugnata e dallo stesso ricorso a pag.

8) e manifestamente infondate (risultando non consentito dall'art. 69 cod. pen. un bilanciamento più favorevole); - (terzo motivo) doglianze - quanto alla valutazione delle prove e al giudizio di responsabilità per il reato contestato - di puro fatto e generiche, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 7-8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente inammissibilità dei motivi aggiunti (art. 585, comma 4 cod. proc. pen.) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.