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Ordinanza — n. 21441/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and manifestly unfounded excessive penalty claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21441/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the first-instance sentence was excessive for crimes under Articles 337 and 635 of the Penal Code, but the Court found the complaint lacked specific grounds. The appellate court's exercise of discretionary power was deemed correct based on the crime's gravity and the intensity of intent, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal challenging the excessiveness of a penalty is inadmissible if it lacks specific grounds and is manifestly unfounded, as the appellate court's discretionary assessment of gravity and intent stands unchallenged in cassation.

Parole chiave

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excessive penalty appeal inadmissible appeal lack of specificity manifestly unfounded discretionary power Articles 337 635 procedural costs sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVANE GALI nato il 17/03/1997 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 123 R.G. N. 44056/23 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 635 cod. pen. - con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione all'eccessività della pena irrogata - è inammissibile in quanto privo di specificità e, comunque, manifestamente infondato;

Considerato, invero, che, la Corte d'appello, nel corretto esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto congrua la pena applicata dal giudice di primo grado, alla luce della gravità del fatto e dell'intensità del dolo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il april